Con la Deliberazione n. 4 del 22 marzo 2017, il Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali ha stabilito le nuove prescrizioni che dovranno essere riportate nei provvedimenti di iscrizione nelle categorie dalla 1 alla 6, nonché nelle categorie 8, 9 e 10, sia in relazione alle modalità di acquisizione dei provvedimenti che in relazione alle modalità di conservazione degli stessi.
In particolare, nei provvedimenti di iscrizione emessi e notificati ai sensi della deliberazione n. 2 dell’ 1 settembre 2013, come modificata dalla deliberazione n. 1 del 10 febbraio 2016, le nuove prescrizioni da riportare sono:
– categorie dalla 1 alla 6 – “Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento d’iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall’area riservata del portale dell’Albo nazionale gestori ambientali”.
– categoria 1 (gestione dei centri di raccolta) – “Il provvedimento d’iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell’articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall’area riservata del portale dell’Albo nazionale gestori ambientali, deve essere conservato presso il centro di raccolta gestito” .
– categoria 8 – “Il provvedimento d’iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell’articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall’area riservata del portale dell’Albo nazionale gestori ambientali, deve essere conservato presso la sede legale del soggetto iscritto”.
– categoria 9 – “Il provvedimento d’iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell’articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall’area riservata del portale dell’Albo nazionale gestori ambientali, deve essere conservato presso il cantiere ove si svolgono le attività di bonifica dei siti oggetto dell’iscrizione”.
– categoria 10 – “Il provvedimento d’iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell’articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall’area riservata del portale dell’Albo nazionale gestori ambientali, deve essere conservato presso il cantiere ove si svolgono le attività di bonifica dei siti oggetto dell’iscrizione”.