Secondo i Giudici:
… le indicazioni sulle metodiche di prelievo e campionamento del refluo, contenute nell’Allegato 5 alla Parte II^ del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nello specificare che la metodica normale è quella del campionamento medio non stabiliscono un criterio legale di valutazione della prova, in quanto è consentito all’organo di controllo procedere con modalità diverse di campionamento, anche istantaneo, qualora ciò sia giustificato da particolari esigenze .. . Nel caso di specie, l’evidente e massiccio superamento dei valori del Rame (253, mg/I a fronte dei 0,4 ring/I ammessi), di per sé sufficiente a integrare il reato contestato, unitamente al fatto che secondo le stesse deduzioni difensive si trattava di conseguenza “necessitata” dal rispetto del “disciplinare” eliminata successivamente al controllo, costituiscono validi argomenti per ritenere la bontà del metodo di campionamento utilizzato.
Qui per la sentenza Cassazione Penale 2017 30135
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