• DVR, contenente “solo generiche e aspecifiche indicazioni”

     

    Secondo i Giudici:

    a. Il datore di lavoro deve adempiere agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati e risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell’espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, e l’adempimento di tali obblighi non è escluso nè è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro.

    b. Il datore di lavoro deve non solo predisporre le idonee misure di sicurezza ed impartire le direttive da seguire a tale scopo, ma anche, e soprattutto, controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori, di guisa che sia evitata la superficiale tentazione di trascurarle (cfr. Sez. 4, n. 27787 del 8/5/2019, Rv. 276241 relativa alla confermata responsabilità del datore di lavoro, che aveva colposamente cagionato la morte di un lavoratore impiegato in attività di taglio di piante in assenza di adeguata formazione, nonostante l’inesperienza e la carenza di conoscenze tecniche del lavoratore nel settore di riferimento). 

    c. lo SPRESAL chiedeva alla cooperativa di trasmettere anche il documento di valutazione dei rischi lavorativi, l’analisi del quale evidenziava che i numerosi ed elevati rischi connessi al taglio delle piante in aree boschive non erano sostanzialmente trattati.  L’atto conteneva infatti solo generiche e aspecifiche indicazioni..

     

    qui la sentenza Cassazione penale 2020 27242

     

     

     

     

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