Entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore del complesso, tenuto agli obblighi di cui all’art. 5 del regolamento (CE) n. 166/2006 (IPPC), deve comunicare le informazioni richieste relative all’anno precedente all’Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e alla autorità competente.
Per l’anno 2018 la scadenza è quella del 30 aprile 2018.
La comunicazione riguarda l’emissione in aria, acqua e suolo, il trasferimento fuori sito di inquinanti nelle acque reflue e il trasferimento fuori sito di rifiuti per quantitativi superiori al valore di soglia di cui all’Allegato II del Regolamento CE n. 166/06.
Con la stessa procedura il gestore può, entro il 30 giugno dello stesso anno, modificare o integrare la comunicazione.
A stabilirlo è l’art. 4, comma 1 del D.P.R. n. 157/2011, di recepimento del citato regolamento comunitario n. 166/2006.
La normativa sull’ “IPPC” (acronimo di “Integrated Pollution Prevention and Control”, ossia “prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento“) subordina l’attività degli impianti industriali che presentano un elevato potenziale di inquinamento ad una particolare autorizzazione pubblica (denominata “autorizzazione ambientale integrata – AIA”) che racchiude in un unico atto amministrativo il permesso a rilasciare inquinanti in aria, acqua, suolo e che viene rilasciata solo previo rispetto di precise condizioni ambientali.
I soggetti obbligati alla comunicazione delle informazioni richieste ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/06 sono i gestori che svolgono almeno una delle attività riportate nell’Allegato I al Regolamento e che abbiano riscontrato, nell’anno di riferimento, il superamento dei valori soglia all’emissione (in aria o in acqua o nel suolo) per almeno uno degli inquinanti riportati nell’Allegato II al Regolamento o che abbiano riscontrato il superamento dei valori soglia al trasferimento nelle acque reflue per almeno uno degli inquinanti riportati nell’Allegato II al Regolamento o che abbi ano riscontrato il superamento dei valori soglia al trasferimento fuori sito dei rifiuti (pericolosi o non pericolosi).
Il sistema raccoglie i dati degli Stati membri UE (27), più Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Serbia e Svizzera con cadenza annuale (non più triennale) e li rende disponibili.
L’E-PRTR (European – Pollutant Release and Transfer Register) contiene i dati annuali dei 33 Stati relativi a oltre 30.000 impianti industriali, che coprono 65 attività economiche che operano nei seguenti 9 settori industriali: energia – produzione e trasformazione dei metalli – industria minerale – industria chimica – rifiuti e acque reflue di gestio ne – carta e legno, produzione e lavorazione – allevamento intensivo e acquacoltura – animali e vegetali del settore alimentare e delle bevande, e altre attività.
Vengono censite 91 sostanze inquinanti, relative ai seguenti 7 gruppi: gas serra – altri gas – metalli pesanti – pesticidi – sostanze organiche clorurate altre sostanze organiche – sostanze inorganiche.
I dati da comunicare annualmente da ogni struttura che supera le soglie di cui all’Allegato II del Regolamento CE n. 166/06sono:
– emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo di ciascuna delle 91 sostanze inquinanti:
– trasferimenti fuori sito di una delle 91 sostanze inquinanti in acque reflue destinate al trattamento all’esterno della struttura;
– trasferimenti fuori sito di rifiuti (in tonnellate per anno): di rifiuti pericolosi, se si superano le 2t/a; di non pericolosi, se si superano le 2000t/a, con obbligo, in caso di trasferimenti transfrontalieri, di fornire i dati dei ricevitori.
Le informazioni suddette vengono fornite tramite il E-PRTR, cioè il registro integrato di emissioni e trasferimenti di inquinanti. Tale registro è stato adottato in Italia con D.P.R. n. 157/2011, in esecuzione del Regolamento (CE) n.166/2006, in sostituzione della c.d. dichiarazione INES (Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti), prevista dall’art. 10 del D. L gs. n. 372 del 1999 e relativa ai valori delle emissioni inquinanti nell’aria e nella acque degli impianti industriali IPPC.
La dichiarazione E-PRTR deve essere presentata esclusivamente in via telematica, mediante il collegamento al sito www.eprtr.it e firmando digitalmente i dati oggetto di comunicazione.
Con la spedizione telematica la comunicazione viene trasmessa automaticamente all’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e all’Autorità competente locale (Provincia), che deve provvedere alla validazione dei dati trasmessi.
L’omessa comunicazione dei dati è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 52.000,00; la mancata rettifica di eventuali inesattezze della comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 26.000,00 (art. 30, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 46/2014).
testo estrapolato dal sito della Camera di Commercio