Dal 4 luglio 2018 entrano in vigore le quattro direttive del “pacchetto economia circolare” che modificano 6 direttive su rifiuti, imballaggi, discariche, rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE), veicoli fuori uso e pile.
Le quattro direttive del “pacchetto economia circolare”, tutte datate 30 maggio 2018 sono le seguenti:
Gli Stati membri dovranno recepirle entro il 5 luglio 2020.
Le quattro direttive introducono diverse novità, a partire dal rafforzamento della gerarchia di rifiuti grazie alla quale i governi dovranno dare priorità a prevenire la creazione dei rifiuti, in secondo luogo privilegiarne riparazione e riciclo e quindi il recupero energetico attraverso i termovalorizzatori. All’ultimo posto la discarica.
Prime impressioni:
a. Obiettivi riciclaggio
Entro il 2025 il 55% dei rifiuti urbani (60% entro il 2030 e 65% entro il 2035); smaltimento in discarica (massimo 10% entro il 2035).
Il 65% degli imballaggi dovrà essere riciclato entro il 2025 e il 70% entro il 2030.
I rifiuti tessili e i rifiuti pericolosi delle famiglie dovranno essere raccolti separatamente dal 2025, mentre entro il 2024 i rifiuti biodegradabili dovranno anche essere raccolti separatamente o riciclati a casa attraverso il compostaggio.
Quindi riepilogando:
Materiale | Entro il 2025 | Entro il 2030 |
Tutti i tipi di imballaggi | 65% | 70% |
Plastica | 50% | 55% |
Legno | 25% | 30% |
Metalli ferrosi | 70% | 80% |
Alluminio | 50% | 60% |
Vetro | 70% | 75% |
Carta e cartone | 75% | 85% |
b. COMPOST
A differenza di quanto accade oggi, per il calcolo della frazione avviata a trattamento valutata interamente, sebbene di recupero ci sia ben poco, la Direttiva UE 2018/851, stabilisce che:
la quantità di rifiuti urbani biodegradabili in ingresso al trattamento aerobico o anaerobico può essere computata come riciclata se il trattamento produce compost, digestato o altro prodotto in uscita con analoga quantità di contenuto riciclato rispetto all’apporto, destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Qualora il prodotto in uscita sia utilizzato sul terreno, gli Stati membri possono computarlo come riciclato solo se il suo utilizzo comporta benefici per l’agricoltura o un miglioramento sul piano dell’ambiente.
c. Operazioni di Recupero
“R 3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) (**)
R 4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici (***)
R 5 Riciclaggio/recupero di altri materiali inorganici (****)
(**) Sono compresi la preparazione per il riutilizzo, la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche e il recupero di materia organica sotto forma di riempimento.”
(***) È compresa la preparazione per il riutilizzo.”
(****) Sono compresi la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio di materiali da costruzione inorganici, il recupero di sostanze inorganiche sotto forma di riempimento e la pulizia del suolo risultante in un recupero del suolo.”