• ECOPIAZZOLE

    Secondo i Giudici:

    .. Deve, infatti, rilevarsi che, alla luce della normativa primaria e secondaria susseguitasi in argomento, e costituita dal dlgs n. 4 del 2008, nella parte in cui esso ha modificato l’art. 183 del dlgs n. 152 del 2006, introducendo in esso la lettera mm), ove è dettata la nozione di centro di raccolta, nonché dal dm 8 aprile 2008 e 13 maggio 2009, parzialmente modificativo del precedente, deve convenirsi che l’attività concernente attivazione e gestione dei centri di raccolta, cui come si vedrà deve essere assimilata quella avente ad oggetto la istituzione e conduzione delle ecopiazzole, non sia più assoggettata alla autorizzazione regionale in quanto la realizzazione di essi è soggetta unicamente all’approvazione del Comune territorialmente competente; l’attivazione e la conduzione di un centro di raccolta, non richiede, pertanto, alcuna autorizzazione regionale non potendo questo essere classificato alla stregua degli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, per i quali continua, invece, a rendersi necessaria l’autorizzazione regionale (così, in termini: Corte di cassazione, Sezione III penale, 14 gennaio 2013, n. 1690; idem Sezione III penale, 9 maggio 2011, n. 17864).

    … Deve conseguentemente escludersi che, al di fuori dell’ipotesi contemplata dal legislatore, la predisposizione di aree attrezzate per il conferimento di rifiuti astrattamente riconducibili ad un generico concetto di ecopiazzola o isola ecologica possa ritenersi sottratta alla disciplina generale sui rifiuti, poiché l’intervento del legislatore ha ormai definitivamente delimitato tale nozione prevedendo, peraltro, una regime autorizzatorio e gestionale che, come si è visto, consente il conferimento ai centri di raccolta di un’ampia gamma di rifiuti in maniera controllata. In tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza con il modello dettato dal legislatore dovrà procedersi ad una valutazione dell’attività in tal modo posta in essere secondo i principi generali in materia di rifiuti, ivi compreso l’assoggettamento della attività di loro raccolta ad apposita autorizzazione (Corte di cassazione, Sezione III penale, 14 gennaio 2013, n. 1690).

    cass pen 2017 19595

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