Legge regione Puglia n. 67 del 2018, pubblicata sul B.U.R n. 165 del 31 dicembre 2018 recante: “Legge di stabilità regionale 2019”.
La Legge regionale ha previsto che i rifiuti provenienti da fuori regione debbano pagare una tassa aggiuntiva pari al 20% della tariffa. E’ questa una “storia” che si ripete ed ancora una volta si ignora che questa tassazione non può essere fatta.
Di seguito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero che chiede di impugnare ancora una volta la Legge Regionale in quanto:
L’articolo 102 della legge regionale de qua, oltre a porsi in contrasto con i parametri costituzionali di cui agli articoli 117, secondo comma, lettera e), Cost., (che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia del sistema tributario) e 119, comma 2, della Cast. (che subordina la possibilita’ per le regioni e gli enti locali di stabilire ed applicare tributi ed entrate proprie al rispetto dei principi (statali) di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario), viola altresì la legge n. 42 del 2009 e l’attuativo decreto legislativo n. 68 del 2011, recanti principi fondamentali di finanza pubblica e che qui assumono valore di parametri statali interposti.
Ulteriori profili di illegittimità costituzionale devono poi essere’ sollevati in riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 41 e 120 della Costituzione, atteso che la norma regionale censurata rispettivamente: introduce un trattamento sfavorevole per le imprese esercenti l’attività di smaltimento dei rifiuti nella Regione Puglia rispetto a quelle operanti sul restante territorio nazionale; restringe la libertà di iniziativa economica in assenza di concrete e giustificate ragioni attinenti alla tutela della sicurezza, del1a libertà e della dignità umana, valori che non possono ritenersi posti pericolo dall’attività di smaltimento controllato e ambientalmente compatibile dei rifiuti; introduce un ostacolo alla libera circolazione di cose tra le regioni, senza che sussistano ragioni giustificatrici, neppure di ordine sanitario o ambientale (cfr. Corte Cast. sentenza n. 335 del 200 I), violando il vincolo generale imposto alle Regioni dall’art. 120, primo comma, della Costituzione, che vieta ogni misura atta ad ostacolare la libera circolazione delle cose e delle persone fra le Regioni (Corte Cost. sentenze n. 62 del 2005 e n. 505 del 2002).
L.R.67-2018 Parere critico M. Ambiente