L’esercizio di una attività senza autorizzazione alle emissioni in atmosfera configura il reato ex articolo 279, comma 1, d. Lgs 152/2006 anche se non si sono superati i limiti di emissione.
Il titolare dell’impianto ha sostenuto che per integrare il reato di cui all’articolo 279, comma 1, del d. Lgs 152/2006 occorreva la concreta attività di produzione delle emissioni da parte dell’impianto, non la sua potenziale idoneità.
Di diverso avviso i Supremi Giudici. L’illecito in parola colpisce chiunque esercisce un impianto senza autorizzazione alle emissioni, indipendentemente dal fatto che l’evento lesivo si sia realizzato. Si tratta di reato permanente, formale e di pericolo, che non richiede neppure che l’attività inquinante abbia avuto inizio, essendo sufficiente la sola sottrazione della stessa al controllo preventivo degli organi di vigilanza (effettuato tramite la richiesta di autorizzazione). Nemmeno rileva il fatto che l’impianto non abbia superato i limiti delle emissioni: la ratio della norma sta nel consentire alla P.A. – tramite il procedimento autorizzatorio – un controllo preventivo sulle attività potenzialmente inquinanti.
QUi la sentenza cassazione penale 2017 50632
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