Alla ditta è contestato l’utilizzo di fanghi di depurazione per la produzione di compost. Si afferma che sarebbero stati rinvenuti idrocarburi in quantità superiori a quelle indicate dalla Tabella 1, colonna A dell’allegato 5, al titolo V, parte IV, d.lgs. 152 del 2006.
I Giudici della Corte di Cassazione, ritengono che
i “fanghi ammessi per l’uso agricolo possono essere suddivisi in tre tipologie: 1) civili (sempre ammessi), 2) urbani (ammessi solo se le caratteristiche sono sostanzialmente non diverse da quelle dei fanghi civili) e 3) da altri insediamenti (ammessi solo se assimilabili a quelli civili). Ne consegue che i fanghi di depurazione per le attività agricole devono provenire dalla depurazione di acque reflue e perciò, qualora provengano da impianti industriali, deve comunque trattarsi di reflui assimilabili a quelli civili, con la conseguenza che il predetto decreto n. 99 del 1992 disciplina unicamente i fanghi (umidi-disidratati, essiccati) provenienti da processi di depurazione degli scarichi di insediamenti civili, misti o produttivi assimilabili ai primi, nonché i fanghi trattati, senza alcuna distinzione tra quelli derivanti da cicli di lavorazione o da processi di depurazione. Ne deriva che restano esclusi sia i fanghi di depurazione degli scarichi produttivi “non assimilabili”, sia i fanghi provenienti da impianti diversi da quelli indicati dall’art. 2 del decreto n. 99 del 1992, sia i residui da processi di potabilizzazione, sia i fanghi residuati da cicli di lavorazione non trattati e quelli non destinati all’agricoltura. Quest’ultima esclusione deriva dalla delimitazione contenuta nella direttiva (Direttiva CEE 12 giugno 1986, n. 278) che il decreto legislativo “de quo” ha recepito (Sez. 3, n. 9402 del 23/09/1996, Cantatore, Rv. 206720)“.
Il Collegio condivide le argomentazioni sviluppate nella sentenza Pagnin, mala questione deve ritenersi superata, a seguito dell’entrata in vigore del d.l. 28settembre 2018, n. 109 “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezzadella rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e2017, il lavoro e le altre emergenze”
La richiamata disposizione, dunque, dando atto di situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione non meglio definite, ma evidentemente riferibili alla scelta ermeneutica recentemente adottata anche dalla giurisprudenza amministrativa, nel richiamare espressamente i limiti di cui all’Allegato IB del d.lgs. 92\1999, precisando che gli stessi “continuano a valere”, stabilendo, così, una inequivocabile continuità con il passato, fissa anche limiti specifici per gli idrocarburi.
Tenendo conto, quindi, della novità legislativa, andranno apprezzati esclusivamente i parametri in essa indicati, considerando comunque che gli stessi riguardano l’utilizzazione dei fanghi e devono pertanto essere rispettati in tale fase ultimativa della loro gestione.
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