In materia di trasporto di rifiuti, il formulario redatto in modo incompleto o inesatto comporta la sanzione amministrativa e penale, non potendosi invocare la depenalizzazione ex d. lgs 205/2010. La Corte di Cassazione ha, con sentenza 20 febbraio 2017, n. 7950, sottolineato come la violazione degli obblighi sui formulari (ex comma 4, articolo 258, d. lgs 152/2006) nel trasporto dei rifiuti, è punito con sanzioni amministrative e penali. Infatti, il d. lgs 205/2010 che ha introdotto una depenalizzazione in materia, non può ritenersi applicabile. La sentenza stabilisce che, in virtù dell’articolo 11, comma 3bis, Dl 101/2013, come da ultimo prorogato dal DL 244/2016 continuano ad applicarsi le sanzioni nel testo previgente alle modifiche apportate dal d. lgs 205/2010.
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