Secondo i Giudici del TAR
E’ irrilevante che la discarica per cui è causa sia stata autorizzata antecedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2003, che ha imposto ai gestori l’obbligo di prestare garanzie sia per la fase di gestione sia per la fase successiva (primo motivo di ricorso).
Come questo Tribunale ha già avuto modo di affermare (cfr. sentenza n. 377/2009), ancorché l’autorizzazione a suo tempo rilasciata al gestore non prevedesse siffatto obbligo, la circostanza che la discarica fosse ancora attiva al momento dell’introduzione della nuova disciplina normativa determina l’assoggettamento della gestione della discarica al rispetto delle sopravvenute prescrizioni, ivi comprese quelle sulle garanzie da prestare (in tale senso, anche C.d.S., Sez. V^, sentenza n. 1662/2014).
La sentenza puoi scaricarla qui TAR Trieste 2017 257
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