L’articolo 20 della Legge n. 37/2019 (LEGGE EUROPEA 2018) tratta dello smaltimento degli sfalci e delle potature
e risulta finalizzato alla chiusura del Caso Eu-Pilot 9180/17/ENVI concernente specifiche ulteriori “esclusioni” dalla normativa sui rifiuti introdotte dal legislatore nazionale all’articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente), rispetto al testo della direttiva europea sui rifiuti.
Il provvedimento modifica l’articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) che nel testo attualmente vigente è in contrasto col diritto UE.
La modifica stabilisce, in sostanza, che sono esclusi dal regime dei rifiuti anche gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico di Comuni, a patto che il materiale sia usato in agricoltura o per produrre energia anche fuori del luogo di produzione o con cessione a terzi se non si danneggia l’ambiente e non si mette in pericolo la salute.
La disposizione novella l’articolo 185, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (c.d. Codice dell’ambiente), recante esclusioni dall’applicazione delle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, la cui lettera f) viene interamente sostituita dalla seguente:
«f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni e delle città metropolitane, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero concessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana».
Si ricorda che l’articolo 185 del codice dell’ambiente, recante “Esclusioni dall’ambito di applicazione“, prevede, nel testo attualmente vigente, che non rientrano nel campo di applicazione della Parte IV del Codice medesimo una serie di fattispecie, tra cui, alla lettera f) vigente:
– le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del medesimo articolo 185, fattispecie confermata dalla disposizione in esame;
– la paglia, fattispecie anch’essa confermata dalla disposizione in esame;
– gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all’articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a) fattispecie questa – non più espunta, come era nel testo originario della norma in esame – bensì riformulata in base alla novella in esame;
– nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana: disposizione come detto in parte riformulata dalla novella qui in esame.
In base al nuovo testo della lettera f) in parola, si prevede che non rientrino nel campo di applicazione della Parte IV del Codice ambientale relativa alla gestione dei rifiuti i seguenti materiali:
– materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), dello stesso articolo 184 (fattispecie già prevista a legislazione vigente);
– paglia (fattispecie già prevista a legislazione vigente), e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuate nell’ambito delle buone pratiche colturali. Rispetto alla legislazione vigente, viene prevista la caratteristica che queste siano effettuate nell’ambito delle buone pratiche colturali; nonchè
– gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico di comuni e città metropolitane.