L’affidamento in house del servizio rifiuti a una società partecipata da diversi Enti locali, da parte di un Comune cha ha una quota minoritaria è legittimo se il Comune può esercitare un controllo effettivo sull’affidataria.
Il Consiglio di Stato ha riconosciuto la legittimità dell’affidamento del servizio rifiuti da parte del Comune di Roncaro in Provincia di Pavia a una società in house partecipata non solo dal Comune affidatario ma anche da altri Enti locali limitrofi, anche se la partecipazione del Comune nella società affidataria è minima.
Il requisito del “controllo analogo” richiesto per l’affidamento in house ex d. Lgs 50/2016 va verificato con riguardo alla effettiva possibilità che ha il Comune di esercitare tale controllo, di avere “voce in capitolo”, anche se limitatamente al servizio rifiuti esercitato nel territorio comunale.
Pertanto la sussistenza in capo al Comune del requisito del controllo analogo va verificata avendo riguardo all’esercizio nell’interesse del Comune, quindi con riguardo al servizio rifiuti esercitato nel territorio comunale. Sarebbe eccessivo e in contrasto col principio di proporzionalità imporre che ciascun Ente partecipante alla società pubblica affidataria possa esercitare poteri di controllo e vigilanza anche in servizi che non interessano al singolo Ente. Se il Comune può comunque esercitare il controllo sull’affidataria, allora l’affidamento del servizio “in house” è legittimo.
Qui la sentenza CdS 2018 182