Dal 4 luglio 2018 entra in vigore la nuova definizione della caratteristica di pericolo HP 14 Ecotossico, stabilita dal regolamento del Consiglio dell’Unione europea 2017/997/Ue.
Il provvedimento, pubblicato sulla GUUE del 14 giugno 2017, sostituisce la definizione “HP 14” contenuta nell’allegato III (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) della direttiva 2008/98/CE.
Il regolamento 2017/997/CE sarà applicabile, al fine di concedere a imprese e autorità competenti il tempo sufficiente per adattarsi ai nuovi requisiti, a decorrere dal 5 luglio 2018.
qui il regolamento UE 2017 997
A seguito di elaborati studi condotti a livello europeo nello scorso biennio, è stato pubblicato in GUUE n. 150 del 14 giugno scorso, il Regolamento UE 997/2017 che modifica l’Allegato III della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto attiene all’attribuzione della caratteristica di pericolo “ecotossico” (HP14) , che negli ultimi anni è stato gestiti in modo differente nei diversi Paesi Membri, a seguito dell’emanazione di un Regolamento UE 1357/2014 , mancante dei necessari riferimenti tecnici.
Il nuovo regolamento entra in vigore il prossimo 4 luglio ma la sua applicazione diviene obbligatoria a partire dal 5 luglio 2018; tale periodo transitorio, reso più ampio anche a seguito delle interpellanze di diversi Stati Membri, consentirà ai diversi paesi di adeguarsi ed uniformarsi alla nuova regolamentazione in modo efficace.
Tecnicamente parlando, e rispetto ai criteri ADR ad oggi in uso a livello italiano, si amplia la gamma delle sostanze che devono essere considerate nell’ambito della valutazione delle sostanze pertinenti da ricercarsi; infatti dovranno essere prese in esame, se ritenute pertinenti e potenzialmente presenti, anche le sostanze cosiddette “ozono lesive”.
Inoltre si applica il concetto di valore di soglia anche alla caratteristica di pericolo HP14, concetto già presente nell’ambito del Regolamento 1357/2014 ma fino ad oggi applicabile solamente ad alcune caratteristiche di pericolo (HP4, HP8 e HP6).
Schematicamente, il Regolamento 2017/997 prevede che siano classificati rifiuti pericolosi per ecotossicità , quei rifiuti che contemplano almeno una delle seguenti caratteristiche:
1. Contengono sostanze ozono lesive (indicazione di pericolo H420) in concentrazione pari o maggiore a 0,1%. In tale caso non si applica alcun valore di soglia.
2. Contengono una o più sostanze con tossicità acuta per ambiente acquatico (indicazione di pericolo H400) con sommatoria delle concentrazioni pari o maggiore a 25%. In questo caso si applica un valore di soglia pari a 0,1%.
3. Contengono una o più sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico con effetti a lungo termine (indicazioni di pericolo: H410, H411, H412) con sommatoria delle concentrazioni pari o superiore al 25%. In questo caso si applicano due differenti valori di soglia: per le sostanze identificate con H410 si applica 0,1% mentre per quelle identificate da H411 o H412 si applica un valore di soglia dell’1%.
4. Contengono una o più sostanze con tossicità cronica per ambiente acquatico 1,2,3, o 4 cioè con effetti nocivi a lungo termine (indicazioni di pericolo: H410, H411, H412 o H413) se la sommatoria è pari o maggiore del 25%. Anche in questo caso si applicano due diversi valori di soglia: per le sostanze identificate con H410 si applica 0,1% mentre per quelle identificate da H411, H412 o H413 si applica un valore di soglia dell’1%.