L’art. 29-quater del codice dell’ambiente contempla il ricorso, in fase istruttoria, al modulo organizzativo della conferenza di servizi, da svolgere, nel testo vigente ratione temporis, «ai sensi degli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241». Tale rinvio rende pertanto applicabili, nel particolare iter procedimentale delineato dal citato art. 29-quater, gli orientamenti formatisi in relazione alle predette disposizioni della legge n. 241 del 1990. Il medesimo articolo 29-quater, inoltre, al n. 10, riserva poi all’autorità competente l’adozione della “determinazione finale” sulla domanda di A.I.A., così configurando uno spazio di discrezionalità in capo alla medesima autorità in ordine ai contenuti di quest’ultima. Ciò appare coerente con la struttura dicotomica che la giurisprudenza amministrativa prevalente ha ritenuto di individuare nella conferenza, ancorché di carattere c.d. decisorio, in cui va distinta una prima fase che si conclude con la determinazione della conferenza, che ha valenza solo endoprocedimentale, e una successiva fase, di portata esoprocedimentale ed esterna, che sfocia nell’adozione del provvedimento finale, che ha valenza costitutiva, effettivamente determinativa della fattispecie e incidente sulle situazioni degli interessati. In tal senso, il provvedimento finale «non rappresenta soltanto una sorta di momento meramente riepilogativo (e dichiarativo) delle determinazioni assunte in sede di conferenza, ma […] un vero e proprio momento costitutivo delle determinazioni conclusive del procedimento (in termini, Cons. Stato, sez. VI, 6 maggio 2013, n. 2417; id., 21 ottobre 2013 n. 5084). Del resto, nel caso di specie, come si è osservato, la normativa di riferimento disciplina una specifica figura di conferenza di servizi che ha portata ancillare all’adozione del provvedimento finale, ovverosia, appunto l’autorizzazione integrata in questione, che non pare identificabile in un mero contenitore ripetitivo dei contenuti del verbale conclusivo della conferenza.
Tanto osservato in via generale, nel caso di specie il provvedimento impugnato si appalesa ciò nondimeno illegittimo nella parte in cui ha approvato .. ulteriori prescrizioni che non risultano essere state previamente esaminate dalla conferenza, ovverosia nella sede deputata a tale attività, e sulle quali dagli atti di causa non emerge lo svolgimento di alcun ulteriore approfondimento istruttorio.