• Impianto di produzione elettrica, conferenza di servizi e ARPA

    La sentenza riguarda la Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione elettrica alimentata da fonti rinnovabili da realizzarsi in Puglia. A causa del parere negativo espresso da ARPA al di fuori della conferenza, l’Autorizzazione ex art. 12, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, è stata NEGATIVA.

     

    Secondo i Giudici del Consiglio di Stato:

    • .. Quanto alla possibilità, da parte della Regione, di acquisire il parere dell’ARPA nell’ambito del procedimento conferenziale finalizzato al rilascio dell’autorizzazione unica, occorre mettere in evidenza come la sentenza non abbia negato tale prerogativa. Al contrario, all’esito di un articolato percorso motivazionale, che ha preso le mosse proprio dal dubbio in ordine alla legittimazione dell’ARPA a partecipare alla conferenza di servizi decisoria, la sentenza ha affermato «di non poter del tutto escludere la possibilità per […] la Regione Puglia, di poter invitare alla conferenza di servizi anche amministrazioni od organi tecnici, quali l’A.r.p.a., non titolari di competenze decisorie in materia di realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, sussistendo sul punto un ineludibile profilo di discrezionalità amministrativa, seppure da esercitarsi nei limiti di ragionevolezza e proporzionalità, al fine di non snaturare lo strumento decisorio della conferenza di servizi di cui all’art. 12, comma 4, d.lgs. n. 387/2003».
    • … Con riguardo, poi, all’ulteriore profilo del parere espresso (in data 31 agosto 2011) al di fuori della conferenza di servizi e successivamente alla chiusura della stessa (20 dicembre 2010), la sentenza di prime cure ha condivisibilmente ritenuto che sia illegittimo, melius affetto da incompetenza assoluta, anche perché «le integrazioni richieste e fornite dalla ricorrente avrebbero dovuto semmai essere anch’esse esaminate in sede di conferenza di servizi» …  tale sistema appare funzionale a che le Amministrazioni convocate esprimano il proprio motivato dissenso rispetto all’oggetto dell’iniziativa procedimentale all’interno del procedimento, anche in considerazione della possibilità di dover attivare il meccanismo rimediale previsto per il superamento del dissenso qualificato (Cons. Stato, V, 9 maggio 2018, n. 2790)

    Qui la sentenza CdS 2018 6342

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