Così i Giudici del TAR:
Il principio di precauzione … non può legittimare una interpretazione delle disposizioni normative, tecniche ed amministrative vigenti in un dato settore che ne dilati il senso fino a ricomprendervi vicende non significativamente pregiudizievoli dell’area interessata, dovendo la prospettata situazione di pericolo essere potenziale o latente ma non meramente ipotizzata ed incidere significativamente sull’ambiente e la salute dell’uomo (cfr. Cons. St., sez. V, 7 dicembre 2013, n. 6250)
Qui la sentenza TAR Perugia 2018 583
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