Secondo i Giudici:
4. Può conseguentemente affermarsi che le diverse condotte di inosservanza delle prescrizioni dell’AIA o di quelle imposte dall’autorità indicate nell’art. 29-quaterdecies, comma terzo, d.lgs. 152/06, alle lettere a) e c) costituiscono autonome ipotesi di reato, riguardando la lettera a) ogni caso di emissione, secondo la definizione data dall’art. 5, comma 1, lettera i-septies) d.lgs. 152/06, in violazione dei valori limite (rilevata durante i controlli previsti nell’autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all’articolo 29-decies, commi 4 e 7 ed a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell’autorizzazione stessa) e, pertanto, anche – e non solo – gli scarichi idrici, mentre quella di cui alla lettera c) riguarda i soli scarichi idrici recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all’articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, indipendentemente dal fatto che gli stessi superino valori limite predeterminati.
5. Quanto alla dedotta mancanza di riferimenti specifici, in atti, al fatto che la violazione dei limiti di emissione non fosse contenuta nei margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell’autorizzazione stessa, così come specificamente previsto dalla norma, occorre rilevare che il capo di imputazione contiene una tabella indicante l’elenco completo dei parametri rilevati, il risultato delle analisi ed il limite di legge, evidenziando quindi nel dettaglio lo sforamento dei parametri tabellari, che il Tribunale ha peraltro correttamente definito “considerevole”.
Del resto, posto che il controllo effettuato rientra nell’ambito di quelli indicati dalla norma ed è stato effettuato dall’ARPAT, soggetto al quale la legge attribuisce tale funzione tecnica, ai sensi dell’art. 29-decies d.lgs. 152/06, la conseguente segnalazione all’autorità giudiziaria rende evidente che la violazione dei parametri non era contenuta entro i margini di tolleranza di cui alla lettera a) dell’art. 29-quaterdecies, comma 3, come evidenziato dai valori riportati nella tabella riprodotta nell’imputazione, né risulta che una simile evenienza sia stata posta in rilievo dall’imputato, il quale ne avrebbe avuto tutto l’interesse e che si è, invece, limitato a formulare la censura nei termini ricordati in premessa.
Qui la sentenza Cassazione penale 2018 51480