Inquinamento ambientale
Ai sensi dell’art. 452-bis) C.P., è sanzionato con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000, chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Sono previste delle aggravanti di pena nei seguenti casi:
§ quando l’inquinamento sia prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette (v. art. 452-bis, ult. Comma);
§ in caso di morte o lesioni personali (tranne nei casi in cui si determini una malattia di durata inferiore a venti giorni) come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (v. 452-ter C.P).
Sono previste invece diminuzioni di pena:
§ nel caso in cui i fatti siano commessi per colpa (v. art. 452-quinquies, co. 1);-e, ulteriormente, nel caso in cui da tali condotte colpose derivi soltanto il pericolo di inquinamento ambientale (v. art. 452-quinquies, co. 2).
Nel caso in cui i reati di inquinamento e di disastro ambientale vengano commessi con colpa e non con dolo, le pene saranno ridotte fino ad un massimo di due terzi.
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