La consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, anzitutto, ha affermato
che il delitto di cui all’art. 260 del d. lgs. n. 152 del 2006 costituisce elemento in sé
bastevole a giustificare l’emissione dell’informativa, perché il disvalore sociale e la portata
del danno ambientale connesso al traffico illecito di rifiuti rappresentano, già da soli,
ragioni sufficienti a far valutare con attenzione i contesti imprenditoriali, nei quali sono
rilevati, in quanto oggettivamente esposti al rischio di infiltrazioni di malaffare che hanno
caratteristiche e modalità di stampo mafioso
CdS 2017 1109 antimafia art. 260
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