Secondo i Giudici del TAR:
La disciplina contenuta nel Codice delle leggi antimafia consente l’applicazione delle informative interdittive antimafia anche ai provvedimenti di tipo abilitativo-autorizzativo (quale, appunto, l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali) ….
Parimenti infondato è il profilo di censura secondo cui l’art. 10 del d.m. n. 120/2014 prevedrebbe il diniego di rinnovo dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali esclusivamente in presenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto ex art. 67, e non anche in presenza di una misura ostativa antimafia ex art. 84, comma 3, e 91 del d.lgs. n. 159/2011.
Come di recente affermato dalla giurisprudenza, l’invocata norma regolamentare deve, infatti, essere interpretata – pena, altrimenti, la sua disapplicazione – in conformità alla disciplina di rango primario sopra illustrata ed alla sottesa ratio di allargamento delle barriere contro l’infiltrazione mafiosa nelle attività imprenditoriali. E cioè nel senso che “le iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati” – quale, appunto, l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – non si sottraggono all’onere di acquisizione dell’informativa antimafia (cfr. artt. 83, comma 1, e 91, comma 1, del d.lgs. n. 159/2011) ed ai suoi eventuali effetti interdittivi, la relativa adozione imponendosi comunque, ai sensi dell’art. 89 bis, all’autorità prefettizia, una volta acclarato il pericolo di condizionamento da parte della criminalità organizzata in sede di consultazione della Banca dati nazionale unica; e che, quindi, l’elenco dei requisiti per l’iscrizione e delle cause di cancellazione dall’Albo anzidetto (che menzionano le sole cause di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011) non rivesta carattere tassativo (Tar Campania, Napoli, sent. n. 3865/2017).
La sentenza qui TAR Milano 2018 21