Con riferimento alle questioni poste si segnala in via preliminare che, come noto, a seguito della modifica normativa apportata al comma 1 dell’articolo 7 del Decreto legislativo n. 36 del 2003 dall’articolo 48 del c.d. collegato ambientale, l’ISPRA ha adottato, in data 7 dicembre 2016, il documento n. 145/2016 recante «Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell’art. 48, della legge 28 dicembre 2015, n. 221».
A seguito dell’adozione di tale atto, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha convocato, in data 26 gennaio 2017, una riunione tecnica con ISPRA, al fine di discutere l’impatto dei «Criteri tecnici» sopra richiamati nell’attuale contesto normativo
ed operativo, anche al fine di esaminare le possibili criticità derivanti dall’adozione di quest’ultimi.
A seguito dell’istruttoria condotta dal Ministero in collaborazione con ISPRA risultano non sussistenti i principali profili problematici segnalati dall’interrogante. Ciò in quanto, tali
Criteri tecnici definiti da ISPRA riguardano – in base alla disposizione legislativa che i medesimi sono chiamati ad applicare – esclusivamente il conferimento di rifiuti senza trattamento preliminare. Conseguentemente, anche qualora i medesimi facciano
riferimento a parametri discordanti rispetto a quelli del Decreto ministeriale del 27 settembre 2010 che riguarda il conferimento di rifiuti a seguito di trattamento preliminare, non può comunque ravvisarsi contrasto con quest’ultimo. Si tratta, dunque, di due atti destinati ad avere campi di applicazione differenti.