L’iscrizione all’Albo nazionale gestori configura un requisito speciale di idoneità professionale che va posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, non già al mero momento di assumere il servizio.
… la suddetta iscrizione configura un requisito speciale di idoneità professionale, in ipotesi da vagliare ai sensi dell’art. 39 d.lgs. n. 163 del 2006; e che, comunque, va posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, non già al mero momento di assumere il servizio […] (Cons. Stato, Sez. V, 19/4/2017, n. 1825).
Difatti: Vero è che l’art. 212, comma 5, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. codice dell’ambiente) afferma che “L’iscrizione all’Albo [nazionale gestori ambientali] è requisito per lo svolgimento delle attività, ecc. “. Ma si tratta di previsione di un settore che disciplina la materia sostanziale della protezione ambientale e che, se integrata alle previsioni dello specifico settore dei contratti pubblici, risulta minus dicere quam volere: è infatti solo l’ordinamento delle pubbliche commesse a specificare di suo quali debbano essere i requisiti soggettivi pertinenti per la partecipazione a gara (citata sent. n. 1825/2017).
La sentenza qui Consiglio di Stato 2017 3679
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