In tema di gestione di rifiuti non autorizzata, i centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, o “ecopiazzole”, necessitano, pur dopo l’introduzione della apposita disciplina di cui all’art. 183 lett. mm) del d. Lgs. n. 152 del 2006, del rilascio di previa autorizzazione regionale laddove il centro non risponda ai requisiti dei decreti ministeriali di riferimento o le attività in esso svolte esulino dalle funzioni proprie del centro.
Qui la sentenza Cassazione penale 2018 31403
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