Secondo i Giudici:
..”Nel caso di specie, mancavano le condizioni per prosciogliere l’imputato dal reato contestato, come spiegato dalla Corte di appello in virtù del rinvio alla sentenza di primo grado da cui risulta 1) che le dimensioni della grata e della botola, la loro ubicazione sopra la posizione lavorativa, il difetto di prescrizioni o accorgimenti sulle modalità di appoggio della grata non consentono, in considerazione della sola mancata precedente verificazione, di qualificare l’evento come eccezionale ed imprevedibile; 2) che manca una delega, da parte dell’imputato, della sua posizione di garanzia, avendo G., quale responsabile del servizio di sicurezza e prevenzione, solo una funzione di ausilio del datore di lavoro nell’individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti (così Sez. 4, n. 50605 del 05/04/2013 ud., dep. 16/12/2013, rv. 258125, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di vigilanza e di controllo gravanti sul datore di lavoro non vengono meno con la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il quale ha una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nell’individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti; Sez. 4, n. 24958 del 26/04/2017 ud., dep. 19/05/2017, rv. 270286, la mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni e non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro ed i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro).”
Qui la sentenza Cassazione penale 2018 4621