Secondo i Giudici:
…La situazione di pericolo del tratto di terreno oltre la barriera, barriera peraltro montata a regola d’arte e di altezza conforme alle previsioni, era evidente e, anzi, conclamata, e tanto più per gli operai che, proprio in ragione dell’effettivo pericolo costituito dall’esistenza del precipizio, avevano provveduto a montare tale forma di protezione.
Non essendo emerso, nonostante gli accertamenti svolti dai Giudici di merito, che la vittima abbia scavalcato la recinzione, attività che imponeva il cosciente e volontario superamento di un’altezza di un metro, per ragioni anche solo latamente riconnesse all’esercizio dell’attività lavorativa che stava svolgendo, deve ritenersi corretta, in quanto conforme ai principi che governano la responsabilità del datore di lavoro e che non può mai essere considerata di tipo oggettivo, la soluzione offerta, con congrua motivazione, dalla Corte territoriale.
Qui la Sentenza Cassazione penale 2018 10363
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