Agli impianti di recupero rifiuti (e tra questi i laterifici) si applicano i limiti di emissione in atmosfera previsti per gli impianti incenerimento rifiuti.
Il Ministero dell’Ambiente si è espresso in merito ai valori limite di emissione derivante dall’esercizio di questi impianti e lo ha fatto richiamando l’articolo 214 del d.lgs.152/06 che così recita:
“ ….. le procedure semplificate devono garantire che i tipi o le quantità di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell’uomo e da non recare pregiudizio all’ambiente. In particolare, ferma restando la disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 , per accedere alle procedure semplificate, le attività di trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:
a) omiss ;
b) i limiti di emissione non siano superiori a quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133.”
qui il parere Quesito_Laterifici
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