Il principio di diritto ormai consolidato prevede che il reato di cui all’art. 674 c.p. non sia configurabile nel caso in cui le emissioni provengano da una attività regolarmente autorizzata o da una attività prevista e disciplinata da atti normativi speciali e siano contenute nei limiti previsti dalle leggi di settore o dagli specifici provvedimenti amministrativi che le riguardano, il cui rispetto implica una presunzione di legittimità del comportamento. Questo principio deve essere confermato, non potendosi ritenere sufficienti a superarlo alcune decisioni in senso contrario, che si sono limitate a richiamare alcune massime espressione del precedente orientamento, senza apportare particolari argomentazioni avverso l’interpretazione che qui viene ribadita.
Inoltre secondo i Giudici: Le immissioni per assumere carattere molesto devono essere avvertite da una pluralità di cittadini e non da una sola persona e devono superare i parametri stabiliti per legge, in quanto, diversamente, può configurarsi soltanto l’illecito civile ex art. 844 cod. civ. e non la fattispecie penale contestata.
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