La legge abroga la disciplina previgente approvata con la L.R. 22/05/1985, n. 37 e ridistribuisce le competenze in materia di attività estrattive rispetto all’attuale assetto.
Vengono demandate ai Comuni le competenze in materia di autorizzazione e vigilanza. Nell’ambito della ridistribuzione delle competenze, spetta alla Regione il nuovo compito di censire i numerosi siti estrattivi dismessi presenti sul territorio regionale, programmare e promuovere il recupero.
È normata inoltre, l’onerosità dell’attività estrattiva individuando i principi e le modalità per la determinazione di tali oneri ed i criteri per la ripartizione tra Regione e Comuni delle somme incamerate, nonché l’utilizzo di tali fondi.
È sancita la richiesta di autorizzazione per la coltivazione di giacimenti di cava ricadenti nelle aree individuate dal PRAE.
La legge interviene anche nell’individuazione delle fattispecie di ampliamento, approfondimento e riattivazione di cava, sul recupero di cava dismessa al fine di approntare i luoghi alla realizzazione delle opere di recupero previste, sancendo l’obbligo di recupero per gli esercizi di cava e fissando i principi ed i criteri per la realizzazione delle opere stesse.
Infine, in uno specifico articolo è stato stabilito che con il recupero delle somme rivenienti dagli oneri per l’attività estrattiva, è data la possibilità alla Regione di avere una dotazione finanziaria necessaria per adempiere, nella misura del 70% per le spese di investimenti nel settore estrattivo finalizzati all’innovazione tecnologica e recupero e messa in sicurezza delle cave dismesse e del 30% per le spese inerenti all’attività di promozione, studi e ricerche.