Secondo il Giudice:
In tema processuale, ove sia dedotto quale legittimo impedimento una fattore concernente una infermità fisica, è, in linea di principio, immune da vizi il provvedimento con il quale il giudice, acquisito il certificato medico prodotto dal difensore, valuti, anche indipendentemente da verifiche fiscali e facendo ricorso a nozioni di comune esperienza, l’insussistenza di una condizione tale da comportare l’impossibilità per l’imputato di comparire in giudizio, se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 19 febbraio 2014, n. 7979).
Qui la sentenza Cassazione penale 2018 223
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