Il Testo Unico Sicurezza prevede che ogni lavoratore ha l’obbligo di
a. “prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.
b. “partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro” (art.20 commi 1 e 2 lett. h) d.Lgs.81/08).
L’ obbligo del lavoratore di partecipare agli incontri formativi ha contemporaneamente natura legale e contrattuale, con la conseguenza che il lavoratore che non osservasse tale precetto normativo violerebbe da un lato una norma penale e dall’altro il contratto di lavoro.
La sentenza in esame ritiene legittimo il licenziamento del lavoratore che è risultato assente ingiustificato ai corsi di formazione
Qui la sentenza Cassazione civile 2019 108
If you enjoyed this article please consider sharing it!
Studio Associato Prof. Laricchiuta , Prof.ssa Lopane
70122 BARI (BA)
info@laricchiuta.it