Secondo i Giudici:
La messa in riserva costituisce un’attività prodromica al recupero dei rifiuti, da intendersi – giusta art. 183, comma 1, lett. t), d. Igs. n. 152 del 2006 – come qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti stessi di “svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale”; questa conclusione deriva dal richiamo, contenuto nell’ultimo periodo della medesima lett. t), all’allegato C della parte IV del decreto n. 152 del 2006, nel quale – sotto la voce “Operazioni di recupero” – è indicata, in coda e sub R13, proprio la messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12….
La messa in riserva, dunque, come operazione preliminare e strumentale ad una diversa e successiva attività, quella propriamente di recupero nei termini da R1 a R12 appena richiamati, e da non confondere con queste ultime, che debbono costituire oggetto di specifica autorizzazione. Quanto appena indicato, peraltro, trova conferma nella lett. aa) del citato art. 183, comma 2, contenente la definizione di “stoccaggio” quale “attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell’allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell’allegato C alla medesima parte quarta”, appena sopra richiamato. ….
…. occorre sottolineare che il suballegato in esame (contenente Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi), con specifico riferimento al rifiuto di cui trattasi nella presente vicenda (cavi elettrici, cod. CER 170411), stabilisce – al punto 5.7.3, sotto la voce “Attività di recupero” – che questa consiste nella “a) messa in riserva [R13] con lavorazione meccanica (cesoiatura, triturazione, separarazione magnetica, vibrovagliatura e separazione densimetrica) per asportazione del rivestimento, macinazione e granulazione della gomma e della frazione plastica, granulazione della frazione metallica per sottoporla all’operazione di recupero nell’industria metallurgica [R4] e recupero della frazione plastica nell’industria delle materie plastiche [R3]; b) pirotrattamento per asportazione del rivestimento e successivo recupero nell’industria metallurgica [R4]”. L’asportazione del rivestimento del cavo, anche se compiuta con lavorazione meccanica, costituisce dunque attività consentita nell’ambito della messa in riserva, e strumentale alla successiva forma di recupero stricto sensu che il decreto medesimo riconduce alle citate operazioni R3 ed R4, logicamente e cronologicamente distinte dalla messa in riserva medesima R13. ..
se per un verso il Tribunale ha correttamente evidenziato, con riguardo ai rifiuti in questione, che la messa in riserva (R13) comprende anche la lavorazione meccanica per asportazione dei rivestimenti (in vista di ulteriori attività di recupero R3 ed R4), per altro verso ha poi negato che l’autorizzazione in possesso della “B.M. Rottami” – relativa proprio ad attività R13 – consentisse l’attività riscontrata, individuando nel caso di specie i caratteri propri della diversa attività R4, ma senza apparente motivazione.