Secondo i giudici:
Al riguardo, infatti, va invero dato seguito a quanto questa Corte ha già avuto modo di affermare, ossia che la miscelazione di cui all’art. 187 del d.lgs. n. 152 del 2006 va definita come l’operazione consistente nella mescolanza, volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi diversi, in modo da dare origine ad una miscela per la quale invece non esiste uno specifico codice identificativo
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Studio Associato Prof. Laricchiuta , Prof.ssa Lopane
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