Secondo i Giudici del TAR:
L’articolo 242 D.Lgs. n. 152/2006 prevede, infatti, che al verificarsi di un evento potenzialmente idoneo a contaminare un sito ovvero alla scoperta di contaminazioni storiche, sia svolta un’indagine preliminare sui parametri oggetto di inquinamento.
Nel caso di specie, la scoperta di rifiuti interrati nel sito produttivo in uno con il tipo di materiale utilizzato per la produzione costituiscono evento potenzialmente contaminante, che imponeva l’esecuzione dei necessari accertamenti.
Né al riguardo rileva che l’indagine preliminare sia stata imposta in assenza della messa in sicurezza, perché, se è pur vero che nella norma precitata le due operazioni sono ordinate secondo un criterio temporale, è anche vero che esse non si pongono affatto in rapporto di consequenzialità necessaria ben potendovi esservi l’una anche in assenza dell’altra.
Anzi, la scelta di richiedere lo svolgimento di analisi preliminari, che costituisce adempimento non troppo gravoso (come dimostra il fatto che gli altri destinatari dell’ordinanza de qua vi abbiano prontamente adempiuto), prima di imporre più penetranti compiti di messa in sicurezza, attua un apprezzabile bilanciamento dell’interesse pubblico con quello dei proprietari dell’area, che, peraltro, erano ben consapevoli delle problematiche ambientali della stessa, avendola acquistata, proprio per tale ragione, a un prezzo nettamente inferiore a quello di mercato (cfr. perizia di stima effettuata in sede fallimentare)….
….. va considerato che è il solo obbligo di bonifica che non può essere imposto al proprietario incolpevole, mentre le misure di precauzione ben possono essere imposte al proprietario dell’area che non sia anche responsabile dell’inquinamento, dal momento che, non avendo finalità sanzionatoria o ripristinatoria, prescindono dall’accertamento del requisito del dolo o della colpa (cfr., C.d.S., Sez. V^, sentenza n. 1089/2017).
Qui la sentenza TAR FRIULI 2018 34