Secondo i Giudici della Corte di Cassazione penale
a) l’evento del reato consiste nella molestia, che prescinde dal superamento di eventuali valori soglia previsti dalla legge, essendo sufficiente quello del limite della stretta tollerabilità; b) qualora difetti la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l’intensità delle emissioni, il giudizio sull’esistenza e sulla non tollerabilità delle stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testimoni, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell’espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti (Sez. 3, n. 12019 del 10/02/2015, cit., Rv. 262711 e in motiv.; Sez. 3, n. 19206 del 27/3/2008, Crupi, Rv. 239874), circostanze che spetta al giudice del rinvio, quale giudice del merito, accertare nel rispetto dei principi di diritto sopra enunciati.
Qui la sentenza Cassazione penale 2017 57958
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