Il quadro normativo al marzo 2017
Ai sensi dell’articolo 6, comma 2bis della legge 70/1994, “Qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto.”.
Spirato il termine del 1° marzo 2017 nessuna modifica del MUD risulta essere stata pubblicata sulla GU: gli operatori dovranno quindi utilizzare per la comunicazione 2017 l’ultima versione utile della modulistica, coincidente con quella adottata mediante il dPCM17 dicembre 2014 e confermata dal successivo dPCM 21 dicembre 2015. Il dPCM 21 dicembre 2015 non ha introdotto nuove prescrizioni rispetto al regolamento del 2014 ma ha previsto la divulgazione di “informazioni aggiuntive” alle istruzioni indicate negli allegati del dPCM 17 dicembre 2014 attraverso i siti www.sviluppoeconomico.gov.it, www.minambiente.it; www.isprambiente.gov.it, www.unioncamere.it, www.infocamere.it; www.ecocerved.it.
Il 2 marzo dello scorso anno sul citato sito internet dell’Ispra sono state pubblicate (ex articolo 1, comma 3 del dPCM 21 dicembre 2015) delle “Istruzioni aggiuntive” alle istruzioni riportate in allegato al dPCM 17 dicembre 2014. Con successiva Lettera dell’8 aprile 2016 la stessa Ispra ha offerto alcuni chiarimenti sull’obbligo MUD in relazione ai rifiuti da costruzione e demolizione.