Sulla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio è stato pubblicato il dPCM 24 dicembre 2019 “approvazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale per l’anno 2019” (cfrdPCM 24 dicembre 2018). La scadenza per la presentazione del MUD è così fissata al 22 giugno 2019 infatti l’articolo 6, c 2-bis. della Legge 25 gennaio 1994, n. 70 dispone: “Qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1 marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto”.
I soggetti obbligati alla dichiarazione:
1. Comunicazione Rifiuti:
Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (trasportatori);
Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (impianti);
Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
Imprese ed enti che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi.
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso:
Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali, rientranti nel campo di applicazione del d. Lgs. 209/2003.
3. Comunicazione Imballaggi
SEZIONE CONSORZI CONAI e i soggetti di cui all’art. 221, comma 3, lettere a) e c) del d. Lgs. 152/2006
SEZIONE GESTORI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO Impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione (recupero e smaltimento) di rifiuti di imballaggio.
4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del d. Lgs. 49/2014.
5. Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione
Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e Sistemi Collettivi di Finanziamento.
7. Comunicazione semplificata: requisiti e presentazione
Gli obblighi di comunicazione possono essere assolti tramite laScheda Rifiuti semplificata (Allegato 2 al DPCM) dai soli dichiaranti per i quali ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
sono produttori iniziali tenuti alla presentazione della dichiarazione per non più di sette rifiuti;
i rifiuti sono prodotti nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione;
per ogni rifiuto prodotto non utilizzano più di tre trasportatori e più di tre destinatari.
La Comunicazione Rifiuti Semplificata non può essere compilata da:
Gestori di Rifiuti (soggetti che effettuano attività di recupero, smaltimento e trasporto);
Produttori di Rifiuti che non ricadono nelle condizioni sopra indicate (p.es. producono fuori dall’unità locale)
Nuovi produttori (ovvero soggetti che effettuano operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti.
If you enjoyed this article please consider sharing it!
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.Ok