Il Decreto del 12 ottobre 2017, tratta la “Disciplina delle procedure autorizzative per il riciclaggio delle navi”.
Ai sensi dell’art. 2 del decreto “autorità competente” è ilMinistero delle infrastrutture e dei trasporti –Direzionegeneraleperlavigilanzasulleautorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo eper vie d’acqua interne – quale autorità governativa responsabiledegli impiantidiriciclaggiodellenavi, relativamenteatuttele operazioni nel territorio di giurisdizione. La medesima:
istituisce l’elenco degli impianti di riciclaggio delle navi da essa autorizzati, ai sensi dell’art. 14 del regolamento e ne cura l’aggiornamento;
individua i soggetti di cui all’art. 19 del regolamento;
redige la relazione di cui all’art. 21 del regolamento e ne cura l’invio alla Commissione europea;
assicura la collaborazione, a livello bilaterale o multilaterale, al fine di facilitare la prevenzione e l’individuazione di possibili violazioni del regolamento, e, a tal fine, individua e notifica i nominativi dei propri funzionari addetti all’attività di collaborazione;
comunica alla Commissione europea gli elementi necessari per l’istituzione e l’aggiornamento dell’elenco europeo degli impianti di riciclaggio di cui all’art. 16 del regolamento;
stabilisce i requisiti generali per l’approvazione dei piani di riciclaggio delle navi, acquisito il parere del Ministero limitatamente alla gestione dei rifiuti che ne derivano.
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