Per i Giudici:
Per aversi “scarico”, è anzitutto necessaria una fisica “immissione” in un corpo ricettore, presupposto questo, logicamente derivante, del resto, dallo stesso vocabolo “scarico”, caratterizzato dalla “s” con valore privativo e da “carico” ed implicante, quindi, una condotta che comporta una operazione di “sottrazione”; ciò che, del resto, risulta confermato dalla stessa eccezione posta nella parte finale della norma che, nell’escludere, come visto, dal campo di applicazione della nozione la “restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica” di cui all’art. 114 cit., impiega significativamente il termine di “rilasci di acque”.
If you enjoyed this article please consider sharing it!
Studio Associato Prof. Laricchiuta , Prof.ssa Lopane
70122 BARI (BA)
info@laricchiuta.it