Il 26 maggio 2017 entrerà in vigore il DM ambiente n. 58 del 6 marzo 2017, con il quale sono state ridefinite le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare alle istruttorie ed ai controlli previsti in ambito AIA. Il nuovo regolamento abroga e sostituisce il DM ambiente del 24 aprile 2008. L’ambito di applicazione del nuovo decreto è circoscritto dall’art. 1: i) all’istruttoria relativa al primo rilascio dell’AIA; ii) all’istruttoria relativa al riesame con valenza di rinnovo; iii) all’istruttoria relativa a modifiche sostanziali, ovvero a riesame dell’AIA; iv) alla valutazione della comunicazione di modifica non sostanziale ed all’eventuale correlato aggiornamento dell’Autorizzazione; v) alle attività di controllo, nonché; vi) alle visite di verifica presso l’installazione da effettuarsi entro sei mesi per le installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Restano invece escluse dal campo di applicazione del nuovo decreto le eventuali ispezioni straordinarie (art. 29-decies, comma 4 d.lg. 152/2006).
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