Il reato-delitto di “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” disciplinato dall’art. 260 del d. Lgs n. 152/2006 è stato ora collocato nel Codice Penale.
Il decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 211 recante “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale” all’art. 3 ha disposto, infatti, tale modifica prevedendo l’inserimento nel Codice Penale del nuovo art. 452-quaterdecies che disciplina le “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” e che recita:
“Articolo 452-quaterdecies (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).
Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all’articolo 33.
Il Giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell’ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente.
È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il Giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.”.
qui d Lgs 2018 21