Secondo i Giudici:
Il proprietario incolpevole può essere chiamato ad agire in proprio, ai sensi dell’art. 245 secondo comma del Decreto Legislativo n° 152/2006, solo nell’imminenza del fatto o della scoperta di esso, quando occorre attivarsi senza indugio per inibire o comunque limitare le conseguenze dannose provocate dall’abbandono di sostanze nocive, e le relative operazioni debbano essere eseguite nell’immediatezza e senza ritardo (misure di prevenzione contemplate dall’art. 240 primo comma lett. “i” del Decreto Legislativo n° 152/2006).
Qui la sentenza TAR Lecce 2018 295
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