La Suprema Corte, con la sentenza 23 giugno 2017, n° 31410, ha affermato che:
..l’obbligo di fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici … esistenti nell’ambiente di lavoro incombeva, in prima battuta, sul committente … , e in seconda battuta sul subappaltante …. , che «aveva a sua volta l’onere di verificare essa stessa l’effettivo stato dei luoghi» … , in modo da informarne la ditta subappaltatrice.
Gli obblighi di informazione di cui all’articolo 26 del d. Lgs 81/2008, sono indirizzati al committente presso la cui unità devono svolgersi i lavori.
In caso di appalti, il committente che ha omesso di informare dei rischi l’appaltatore (che a sua volta deve informare il proprio subappaltatore), risponde degli infortuni occorsi ai dipendenti di questi ultimi.
La sentenza può essere qui scaricata Cassazione Penale 2017 31410
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