RICICLAGGIO DEI RIFIUTI URBANI E VERIFICA DEGLI OBIETTIVI DI CUI ALL’ARTICOLO 181 DEL D. LGS. N. 152/2006
Lo spunto per questa riflessione è offerto dalla pubblicazione su Nature del 17 dicembre 2020, dello studio “Global human made mass exceeds all living Biomass”, le cui conclusioni sono le seguenti:
L’umanità è diventata una forza dominante nel plasmare la faccia della Terra.
Una domanda emergente è come la produzione materiale complessiva delle attività umane si confronta con la biomassa naturale complessiva. Qui quantifichiamo la massa prodotta dall’uomo, denominata “massa antropica”, e la confrontiamo con la biomassa naturale complessiva sulla Terra, che attualmente equivale a circa 1,1 teratonnellate. Troviamo che la Terra è esattamente nel punto di incrocio; nell’anno 2020 (± 6), la massa antropica, che recentemente è raddoppiata all’incirca ogni 20 anni, supererà tutta la biomassa vivente globale. In media, per ogni persona nel globo, ogni settimana viene prodotta una massa antropica pari a più del suo peso corporeo. Questa quantificazione dell’attività umana fornisce una caratterizzazione quantitativa e simbolica basata sulla massa dell’epoca dell’Antropocene indotta dall’uomo.
Ciò detto, dall’esame dei dati forniti da ISPRA nel “rapporto rifiuti urbani” n° 331/2020, sembra che la percentuale di rifiuti riciclati, calcolata secondo l’approccio metodologico attuale (cfr 2018/851/UE), sia lontano dagli obiettivi fissati dalla norma.
Probabilmente sarà un obiettivo difficile da raggiungere visto che in Italia si tende a liberarsi dei rifiuti urbani attraverso il TMB (Trattamento Meccanico Biologico), quindi discarica ed inceneritore (CSS).
Questo sistema di gestione dei rifiuti urbani non è corretto: è la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, che all’articolo 11 bis Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi esclude dal calcolo, i rifiuti che sono avviati alla produzione di combustibili e quelli che producono compost non utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclata.
Quindi per la redazione dei piani di gestione rifiuti occorre considerare che la cessazione della qualifica di rifiuto del materiale classificato come combustibile (ad es. il CSS, il Biometano ecc..) non possa essere conteggiato ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio.
Similmente non può essere conteggiato ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani, la produzione di compost / ammendante che non venga effettivamente utilizzato come tale.
La nota completa puoi scaricarla qui economia circolare 30 12 2020