In materia di autorizzazioni a nuovi impianti di rifiuti, il Sindaco non può inserirsi in una procedura di autorizzazione in corso, bloccandola con lo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente per motivi di salute pubblica.
Il Tar Lazio si è espresso sui rapporti tra il procedimento di autorizzazione a nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti ex articolo 208, d. Lgs 152/2006 e le ordinanze contingibili e urgenti di cui all’articolo 50, d. Lgs 267/2000.
I Giudici hanno sottolineato come l’ordinanza contingibile e urgente possa essere adottata dal Sindaco quando vi sia un pericolo attuale e concreto da fronteggiare. Nel caso in cui vi sia una procedura di autorizzazione in corso – e quindi sia assente il requisito del pericolo attuale – il Sindaco non può esercitare il potere di deroga al sistema tipico, impedendo di fatto il naturale strumento della conferenza di servizi.
La sentenza qui TAR Roma 2017 5658
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