• Ordinanza sindacale ed autorizzazione ex art. 208 TUA

     

     

    Il Sindaco ha ordinato ai sensi dell’art. 50, comma 4 del d. Lgs 267/2000 (TUEL) la rimozione dei rifiuti da un’area di deposito non autorizzata; la ditta investita da questa ordinanza risulta autorizzata ex art. 208 del TUA.

     

    La ditta ha presentato ricorso al TAR, rigettato. I Giudici così scrivono nella Sentenza:  

    … il disposto normativo citato da parte ricorrente prevede che “Ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione l’autorità competente procede, secondo la gravità dell’infrazione:

    a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

    b) alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente;

    c) alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente”.

    La circostanza che in forza del cennato disposto normativo il competente ufficio regionale debba vigilare sull’osservanza della prescrizioni inerenti l’autorizzazione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ed all’occorrenza, in ipotesi di accertamento della loro violazione, adottare una diffida, accompagnata eventualmente dalla sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, potendo ricorrere anche alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e di reiterate violazione, invero non esclude che il Sindaco, quale rappresentante della Comunità locale, a tutela della salute collettiva, possa adottare un’ordinanza ex art. 50 comma 5 del T.U.E.L., venendo in rilievo due distinti poteri, non potendo l’ordinario potere regionale di controllo sull’osservanza della prescrizioni impartite con l’autorizzazione ex art. 208 del T.U.A. – che può condurre anche alla revoca dell’autorizzazione – portare ad escludere l’esercizio del ricorso allo strumento extra ordinem da parte del Sindaco, nella ricorrenza dei relativi presupposti di contingibilità ed urgenza, costituendo la norma dell’art. 50 comma 5 del T.U.E.L. – al pari di quella dell’art. 54 del medesimo T.U.E.L. – una norma di chiusura del sistema, per fronteggiare quelle situazioni non suscettibili di essere risolte con pari efficienza ed urgenza con il ricorso ai rimedi tipici previsti dall’ordinamento.

    Ciò senza mancare di rilevare che il potere di spettanza regionale inerisce al controllo sul rispetto delle prescrizioni impartite con l’autorizzazione e può assumere carattere sanzionatorio, potendo giungere anche alla revoca dell’autorizzazione, laddove il potere extra ordinem esercitato dal Sindaco ha carattere cautelativo a tutela della salute della cittadinanza.

    ….

     

    La situazione di criticità ambientale, a prescindere dallo scolo nel canale “Acqualata” è invero ben rappresentata nell’ordinanza che facendo proprie le risultanze del verbale redatto dall’ARPAC ha evidenziato lo stato in cui si trovata l’area al momento dell’accesso, con numerosi accumuli di rifiuti sul suolo o in contenitori non a tenuta stagna o non autorizzati, con evidenti percolazioni.

    Da ciò senza dubbio il ricorrere dei presupposti di contingibilità ed urgenza.

    Ed invero la giurisprudenza ha infatti chiarito che:

    a) la capacità delle ordinanza extra ordinem di derogare a norme legislative vigenti è consentita solo se temporalmente delimitata e comunque nei limiti della concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare (Corte cost., 7 aprile 2011, n. 115);

    b) l’assoluta imprevedibilità della situazione da affrontare non è un presupposto indefettibile per l’adozione delle ordinanze sindacali extra ordinem (Cons. St., Sez. V, 3 giugno 2013, n. 3024);

    c) l’ordinanza può essere adottata solo ove non sia possibile fronteggiare la situazione con i provvedimenti tipici già previsti dall’ordinamento (Cons. St., Sez. VI, 31 maggio 2013, n. 3007; Id., Sez. V, 20 febbraio 2012, n. 904; Id., Sez. Vi, 9 febbraio 2010, n. 642);

    d) la circostanza che la situazione di pericolo sia protratta nel tempo non rende illegittima l’ordinanza, dal momento che in determinate situazioni il trascorrere del tempo non elimina da se il pericolo, ma può, invece, aggravarlo (Cons. St., Sez. V, 25 maggio 2012, n. 3077; Id.,12 ottobre 2010, n. 7411);

    e) la situazione di pericolo deve essere attuale rispetto al momento dell’adozione del provvedimento (Cons. St., Sez. V, 19 settembre 2012, n. 4968);

    f) le ordinanze contingibili ed urgenti devono essere adeguatamente motivate ed istruite anche in ragione del carattere extra ordinem che le caratterizza (Cons. St., Sez. VI, 13 giugno 2012, n. 3490); g) le misure di messa in sicurezza d’emergenza ed i relativi poteri della Pubblica amministrazione possono essere esercitati, anche prescindendo dall’accertamento della responsabilità dell’inquinamento, accertamento i cui tempi sarebbero in molti casi incompatibili con l’urgenza di garantire la sicurezza del sito (Cons. St., Sez. II, 30 aprile 2012, n. 566; Id., Sez. I, 22 dicembre 2011, n. 452; Id., Sez. V, 15 febbraio 2010, n. 820).

     

     

     

    Qui la sentenza TAR Napoli 2021 925

     

     

     

     

     

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