Due Sindaci hanno adottato ordinanze contingibili ed urgenti per prorogare l’attività dei servizi di igiene urbana, scaduti.
I Giudici del TAR di Reggio Calabria hanno così deciso:
a) … ai sensi dell’art. 191 D.lg. n. 152/2006, costituiscono il presupposto del potere sindacale di “emettere … ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente”. Per effetto di tale previsione normativa, il Sindaco è, invero, autorizzato a ricorrere a forme di gestione dei rifiuti anche derogatorie rispetto a quelle ordinarie, purché idonee a garantire che l’attività di gestione dei rifiuti risponda a “criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica” come stabilito dall’art. 178 del D.lgs. n. 152/2006….
b) … violazione dell’articolo 191, comma 3, del d.lgs. n. 152/2016, ai sensi del quale “le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali”. Nel caso in questione, infatti, manca nell’ordinanza sindacale ogni riferimento alla preventiva acquisizione del parere obbligatorio degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali sulle conseguenze ambientali…
c) … fondato il terzo motivo di ricorso con cui la società ricorrente contesta la legittimità dell’ordinanza contingibile ed urgente nella parte in cui, oltre ad ordinare la prosecuzione del servizio, impone unilateralmente le condizioni economiche di tale prosecuzione, rinviando tout court ai contratti ormai scaduti. Come già sottolineato da questo Collegio (da ultimo con la sentenza n. 168 del 12 marzo 2020), in forza dello strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente, l’ente può solo imporre al privato l’erogazione delle prestazioni nonostante la scadenza del contratto stipulato tra le parti, anche in assenza del consenso da parte dell’impresa a prorogarne spontaneamente gli effetti, ma non può certo imporre alla società un corrispettivo per l’espletamento di quel servizio e tantomeno può farlo rinviando ad accordi contrattuali sulla cui vigenza ed efficacia vi è contesa tra le parti. Invero, diversamente opinando, si consentirebbe all’Amministrazione di sacrificare la libera iniziativa economica privata a beneficio del proprio esclusivo interesse al risparmio di spesa, con violazione dei principi desumibili dall’art. 41 Cost. (cfr. in tal senso, C.d.S, V, 2.12.2002 n. 6624). …
qui le sentenze: