Secondo i Giudici
“Il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, in sé considerato come lesione dell’interesse pubblico alla integrità e salubrità dell’ambiente, è ora previsto e disciplinato soltanto dal d.lgs. n. 152 del 2006, art. 311, sicché il titolare della pretesa risarcitoria per tale tipo di danno è esclusivamente lo Stato, in persona del Ministro dell’ambiente. Tutti gli altri soggetti, singoli o associati, ivi compresi tutti gli altri soggetti, singoli o associati, ivi compresi gli Enti pubblici territoriali e le Regioni, possono invece agire, in forza dell’ad. 2043 cod. civ., per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale, ulteriore e concreto, che abbiano dato prova di aver subito dalla medesima condotta lesiva dell’ambiente in relazione alla lesione di altri loro diritti particolari, diversi dall’interesse pubblico e generale alla tutela dell’ambiente come diritto fondamentale e valore a rilevanza costituzionale (Sezione III penale, 23 giugno 2011, n. 25193; idem, Sezione III penale, 12 gennaio 2012, n. 633), così come possono agire per il risarcimento del danno non patrimoniale (Sez.3, 23 maggio 2012, n. 19439), avente tuttavia le medesime caratteristiche del precedente quanto alla estraneità al danno ambientale di natura pubblica. Nell’accertamento di tale voce di danno il giudice dovrà verificare, sulla base della concreta allegazione di parte, la sussistenza di esso, consistente nel pregiudizio arrecato all’attività da detti soggetti effettivamente svolta per la valorizzazione e la tutela del territorio sul quale incidono i beni oggetto del fatto lesivo (Sez. 3, 26 settembre 2011, n. 34761).”.
La sentenza qui Cassazione penale 2018 911