Secondo i Giudici:
«In tema di prelievi di campioni finalizzati all’espletamento di analisi, occorre distinguere tra prelievo inerente ad attività di polizia giudiziaria nell’ambito di un’indagine preliminare ex art. 220 disp. att. cod. proc. pen., per il quale operano in via genetica le norme di garanzia della difesa previste dal codice di rito, e prelievo inerente ad attività amministrativa ex art. 223 disp. att. cod. proc. pen., per il quale, invece, i diritti della difesa devono essere assicurati solo ove emergano indizi di reato, giacché in tal caso l’attività amministrativa non può più definirsi “extraprocessum”»
«…evidenzia come la presenza dell’imputato all’atto del prelievo dei campioni delle acque da analizzare, debitamente avvertito, come puntualizzato dalla sentenza di primo grado, della facoltà di presenziare alle successive operazioni e di farsi assistere da un tecnico abilitato, avesse legittimamente consentito l’acquisizione dei risultati delle analisi nel fascicolo di ufficio e la loro conseguente utilizzabilità.»
«Invero le analisi dei campioni per le quali non è possibile la revisione (come per i campioni di acque di scarico di rapida deteriorabilità) sono atti tipicamente amministrativi e non atti giudiziari, che hanno piena rilevanza probatoria nell’ambito del processo penale, purché vi sia stato il preavviso, previsto senza alcuna formalità, all’interessato (…), che costituisce l’unico requisito di utilizzabilità delle analisi, onde consentirgli di presenziare, eventualmente con l’assistenza di un consulente tecnico alle successive operazioni, senza che possa più essergli riconosciuta, ove sia stato presente all’inizio del procedimento, la possibilità di eccepire ex post eventuali irregolarità delle operazioni tecniche di prelievo e di analisi, lasciate alla discrezionalità degli operatori»
La sentenza qui Cassazione penale 2018 1572