Secondo i Giudici:
“quel che non deve mai sfuggire, nel concedere autorizzazioni in in subjecta materia per impianti di cui, in definitiva, necessita e beneficia l’intera collettività, è che il perseguimento del profitto imprenditoriale, che è il motore dell’economia, non debba mai essere disgiunto né andare a discapito dell’interesse pubblico alla tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini.
Tale interesse, in ossequio al principio di precauzione, va infatti protetto non solo perché tocca diritti costituzionalmente garantiti ma anche perché rappresenta, se adeguatamente tutelato, anch’esso volano dell’economia, quanto meno di pari rango, nella misura in cui previene, evitandole, le pesanti ricadute in termini di costi a carico della collettività per bonifiche e cure sanitarie (spesso inefficaci) conseguenti a inquinamenti ambientali e danni alla salute.
Ne discende che il contemperamento di tutti gli evidenziati interessi, pubblici e privati, può avvenire, da parte della Regione, ente cui è riservata la relativa competenza, soltanto assicurandosi una sapiente visione d’insieme ed evitando, per quanto possibile, la parcellizzazione delle istanze e dei procedimenti”.
La sentenza si può scaricare qui TAR Lazio Roma 2017 9442
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